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Decreto Rilancio: ristrutturazioni al 110 percento
15.05.2020
Attraverso questo decreto il Governo cerca di aiutare il settore edile introducendo una grande modifica alle opere di efficientamento energetico.
Viene introdotta una detrazione del 110 percento recuperabile in 5 anni sui lavori finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico.
Quali lavori sono compresi
Ecobonus
Opere principali
L'articolo 128 del D.L. Rilancio specifica al comma 1 quali sono gli interventi ammessi alla detrazione del 110 percento:
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Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Il limite massimo di spesa ammonta a 60.000 euro per ogni unità immobiliare.
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interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
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interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Opere accessorie
Il Decreto permette l'applicazione della detrazione al 110 percento anche ad altri lavori a condizione che siano eseguiti congiuntamente a una delle 3 opere principali.
Tra questi rientrano:
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. n.63 del 4 Giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.90 del 3 Agosto 2013 nei limiti di spesa previsti per ognuno dalla legislazione vigente. Tra questi rientrano la sostituzione e posa in opera di infissi e schermature solari;
- installazione di impianti solari fotovoltaici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell'impianto. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f) del decreto del Presidente della Repubblica del 6 Giugno 2001, n.380, il limite di spesa viene ridotto a 1.600 euro per ogni KW di potenza nominale (può essere collegato anche a opere di riduzione rischio sismico);
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsto per gli impianti fotovoltaici e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (può essere collegato anche a opere di riduzione rischio sismico);
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Obiettivi e requisiti degli interventi energetici
Le opere di efficientamento energetico devono rispettare i seguenti requisiti per poter accedere alla detrazione:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. del 4 Giugno 2013 n,63, convertito, con modificazioni, dalla legge n.90 del 3 Agosto 2013 (per le opere principali e per il primo punto delle opere accessorie, commi 1 e 2 dell'art. 128 del Decreto Rilancio);
- assicurare nel complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. (Da dimostrare mediante A.P.E.)
- relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione
Sisma bonus
Viene elevata al 110 percento l'aliquota della detrazione spettante per gli interventi finalizzati alla riduzione rischio sismico di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies, e 1-septies dell'articolo 16 del d.l. n.63 del 2013.
Eventi calamitosi
Il comma 4 dell'articolo 128 dispone anche l'aumento della detrazione al 90 percento relativamente a premi pagati per polizze volte a coprire i rischi calamitosi stipulate in caso di cessione del credito ad un'impresa assicurativa.
Beneficiari
L'agevolazione si applica agli interventi effettuati da:
- condomini;
- singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
- relativamente alle opere di efficientamento energetico (commi da 1 a 3 dell'art.128 del decreto Rilancio) eseguite su edifici unifamiliari, le disposizioni non si applicano se non su edifici adibiti ad abitazione principale.
Cessione credito
Oltre alla possibilità di usufruire di una detrazione pari al 110 percento del costo sostenuto in 5 quote annuali, viene introdotta la possibilità di cedere il credito derivante dalle opere alle imprese con relativo sconto in fattura o anche alle banche e assicurazioni.
L'opzione di sconto o cessione del credito può essere applicata a:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 128;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 128;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Adempimenti contribuente
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente dovrà:
- Le spese devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1 Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2021;
- richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
- comunicare la cessione del credito o dello sconto devono essere comunicati esclusivamente in modalità telematica con un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto).
Art.128 Decreto Rilancio